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Art. 32, c.1 Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell' articolo 10 , comma 5, pubblicano:
    1. i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
    2. i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

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