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Art. 43, (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

In vigore dal 26 Agosto 2016

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»;
    2. al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e' soppressa;
    3. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
      1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.»;
    4. i commi 2 e 3 sono abrogati.
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